Art. 48.
(Obblighi del datore di lavoro per l'uso di attrezzature nei lavori temporanei in quota).

      1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

          a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, in particolare, mediante solidi parapetti sufficientemente alti dotati almeno di un fermapiede, di un corrimano e di un corrente intermedio o di altro mezzo equivalente;

          b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

      2. L'utilizzo da parte del datore di lavoro per i lavori temporanei in quota di scale a pioli, di ponteggi e di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi deve essere conforme alle prescrizioni minime di sicurezza di cui all'allegato VIII.